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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. Maria Speranza Ferrara, ha pronunciato la seguente


SENTENZA
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nella causa iscritta al n. 50723 R.G.A.C. dell'anno 2006, posta in deliberazione all'udienza del 19 novembre 2007 e promossa
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DA
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Casa Editrice EDITING
&
PRINTING di Alfredo Alì
in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Marconi 618, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Petti, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti Domenico Cirillo, Ernesto Maria Cirillo e Francesco
Cirillo.
PARTE ATTRICE
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CONTRO
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- CEI - Conferenza Episcopale Italiana
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sua Eminenza il Cardinal Camillo RUINI;
- Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe
BETORI;
- Cooperativa di Promozione Culturale a R.L.
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Padre Alfio
FILIPPI;
- Ancora S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore Padre Gilberto
ZIN;
- Impresa Tecnoeditoriale Lombarda S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Antonio GAMBA;
- Pia Associazione Maschile Opera di Maria
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Dott. Giovanni Battista
DADDA;
- Centro Editoriale Dehoniano S.p.a.
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Padre Aimone
GELARDI;
- Associazione Religiosa Maschile Istituto San Gaetano
in persona del legale rappresentante pro tempore don Venanzio
GASPARONI;
- Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali
in persona del legale rappresentante pro tempore Fra Carlo COMINI;
- Edizioni San Paolo S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore don Vito
FRACCHIOLLA;
- Edizioni Studium S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore prof. Vincenzo CAPPELLETTI;
- Istituto Bernardi Semeria
in persona del legale rappresentante pro tempore Claudio MARANGIO;
- Servizio Missionario Soc. Coop. a R.L.
in persona del legale rappresentante pro tempore Luigi MORELL;
- Piero Gribaudi Editore
S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore Maurizio SOLA;
- Libreria Editrice Il Pozzo di Giacobbe
in persona del legale rappresentante pro tempore Crispino DI
GIROLAMO;
- La Scuola S.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giorgio
RACCIS;
- Editrice Massimo della Mescat S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore Gian Luigi CRESPI;
- Libreria Coletti S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giancarlo COLETTI;
- Istituto della Pia Società delle Figlie di San Paolo
in persona del legale rappresentante pro tempore Suor Silvia GALLESI;
- Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth
in persona del legale rappresentante pro tempore Giancarlo ORLINI;
- S.E.I. Società Editrice Internazionale S.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Ulisse
JACOMUZZI;
- Editrice Velar S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore Efisio Walter SERRA.


Tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone n.49, presso lo studio dell'avv. Carmine Stingone che li rappresenta e difende per procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA

E

- VIVERE IN S.r.l.
in persona del legale rappresentante Nicola GIORDANO
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n.25, presso lo studio dell'avv. Pietro Paternò Raddusa che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Eugenio
Scagliusi, la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
PARTE CONVENUTA

E

- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
in persona del Ministro pro tempore
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
PARTE CONVENUTA

E

- Nuova Coletti Editore Roma S.r.l.
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, Paolo
COLETTI
elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Carmine Stingone che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA

E

- Associazione Carmelo Teresiano Italiano
con sede in Roma, via Anagnina n. 662/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
Gandalini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anagnina 662/B
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI
per le parti tutte come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2007.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Casa Editrice "Editing
&
Printing" citava in giudizio, dinnanzi all'intesto Tribunale, i convenuti come in epigrafe generalizzati ed assumeva quanto segue.


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Nell'ambito della propria produzione editoriale aveva intrapreso la pubblicazione del libro della Bibbia ad uso della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto il 26 maggio 2004 tra il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana e successivo D.P.R. del 14 ottobre 2004 n. 305 che ha inserito la Bibbia come libro di testo del programma scolastico per l'ora di religione.


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Trattandosi di un testo-base da commercializzarsi nelle scuole pubbliche e private parificate, conditio sine qua non per la adozione, era che il testo fosse conforme al "Programma di insegnamento della religione cattolica" sottoscritto tra Ministro dell'Istruzione e CEI in relazione alla legge 28 marzo 2003 n. 53 sugli "obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica".


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"Il libro della Bibbia" indicato nel piano di studi nazionale legittimato per l'insegnamento della religione cattolica era, in concreto, "La Sacra Bibbia - Versione ufficiale CEI", Pasqua 1974 che, a seguito di riscontri con i testi canonici delle precedenti Bibbie ufficiali della Chiesa cattolica, si palesava discordante, per alcuni brani meglio precisati in atti, dalle precedenti Bibbie ufficiali.
A tal proposito aggiungeva che alcuni brani, presenti in tutte le precedenti Bibbie ufficiali, risultavano cancellati dalla edizione per cui oggi è
processo; talune frasi, risultavano create dal nulla e, inoltre, risultavano alterati i contenuti di diverse frasi significative con conseguente violazione della c.d. "legge traduttiva" di equivalenza tra contenuto tradotto e contenuto originale e che le modifiche, le cancellazioni e le aggiunte eseguite nel testo della "Sacra Bibbia versione ufficiale CEI", erano da ritenersi frutto di una trasmutazione intenzionale, finalizzata a nascondere il significato di taluni brani.
Tutto quanto in premessa e paventata la astratta configurabilità a proprio carico di una responsabilità, "anche penale", per la pubblicazione di un testo scolastico non conforme ai "testi originali", la parte attrice si era determinata a sospendere il proprio piano editoriale, con grave danno emergente per i costi già sopportati, azzeramento del piano economico e mancato lucro che sarebbe derivato dalla vendita del testo una volta edito.
Deduceva, altresì, che la manipolazione del testo biblico oltre al danno relativo all'aspetto produttivo commerciale dell'editore, concretizzava un ulteriore profilo di illegittimità e conseguente danno, relativo all'aspetto morale ed alla sfera di conoscenza dell'individuo-cittadino.
L'istante infatti, assumeva che il descritto falso editoriale determinava errate cognizioni nel lettore, danneggiando la formazione conoscitiva e culturale dello studente, diritto inviolabile e costituzionalmente protetto in uno con la conformità e la correttezza delle informazioni trasmesse.
A tale proposito assumeva che per la Bibbia, non essendoci un "Garante editoriale della traduzione" (la CEI è traduttore e revisore, giudicatore e autorizzatore di se stessa) e contenendo, la versione CEI, molti brani manipolati, nessun editore avrebbe potuto sostituirla con un'altra versione per la scuola pubblica se non con il suffragio di una pronuncia giudiziaria.
Ciò detto, chiedeva all'adito giudice di accertare la presenza di dette manipolazioni nei brani della Bibbia CEI rispetto alle precedenti Bibbie ufficiali e di dichiarare la non conformità alle
stesse. Pronunce, queste, ritenute entrambe preliminari ed indispensabili alla ripresa del programma editoriale interrotto.
Per altro verso, assumeva la parte, il Ministero dell'Istruzione, disponendo l'adozione ufficiale del testo per cui oggi è causa senza eseguire i controlli di conformità del testo adottato (secondo la procedura specificata anche nell'Art. 2 (L), Art. 3 (R) e Art. 33 (L) comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) era, seppure in via indiretta, anch'esso responsabile delle manipolazioni del testo scolastico.
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Sosteneva, altresì, che nella edizione oggetto di censura, era dato rinvenire brani in cui si ordina ed approva lo stupro, il feticidio, l'infanticidio, si legittima la schiavitù, la condanna a morte, la guerra civile e religiosa, la sottomissione della donna, la morale della maledizione, lo sterminio, la lapidazione e altri delitti in assoluto contrasto con i principi della Costituzione Italiana per cui, limitatamente a quella parte del testo biblico che legiferava sul diritto civile con sentenze fondate sulle "torture e lapidazioni, vendette e messo/i a morte", andava dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 305 del 14/10/2004 nella parte in cui prevede la Bibbia come libro di testo per la scuola secondaria di primo grado e del D.P.R. n. 39 del 16/01/2006 nella parte in cui prevede la Bibbia come libro di testo per la scuola secondaria superiore, non potendo, a detta della parte attrice, contenuti incostituzionali, essere ascritti tra i principi
"giusti inconfutabili e universali" e divenire oggetto della formazione culturale dello studente italiano della quale mettono a rischio la corretta educazione.


Ciò detto, sulla tesi della illegittimità della pubblicazione di testi manipolati, della necessità di annotare il contenuto incostituzionale dei brani censurati e della riconducibilità della manipolazione e della mancata annotazione alla CEI (come autrice della traduzione e come rappresentante assenziente di quei contenuti), agli editori e coeditori (a norma delle vigenti disposizioni legislative, civilmente responsabili in solido con gli autori), nonché al Ministero (che aveva omesso il controllo del testo della Bibbia), concludeva
1) affinché l'adito giudice promuovesse giudizio di legittimità costituzionale del DPR 14 ottobre 2004 n. 305 nella parte in cui decretava il libro della Bibbia come testo di adozione della scuola secondaria di primo grado e del D.P.R. 16 gennaio 2006 n. 39, nella parte in cui decretava il libro della Bibbia come testo di adozione del secondo ciclo scolastico, stante la presenza di brani in palese contrasto con articoli della
Costituzione;
2) per l'adozione di un provvedimento cautelare di sequestro delle bibbie adottate presso scuole pubbliche e private parificate secondarie, di primo e di secondo grado, con inibizione di utilizzo al fine di evitare danni nella formazione educativa degli studenti;
3) per l'accertamento della responsabilità solidale o esclusiva dei convenuti nella manipolazione "de qua" e nella pubblicazione di un testo in contrasto con i principi costituzionali con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'istante e indicati nei costi già sostenuti per la edizione sospesa e per il lucro cessante da mancata adozione del libro con vittoria delle spese di lite che chiedeva distrarsi in favore dei difensori antistatali.


Si costituiva la CEI unitamente agli editori meglio generalizzati in epigrafe.
In via pregiudiziale, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 cod. proc. civ., nei confronti degli editori partecipi della co-edizione della Bibbia CEI-UELCI 2005 nel testo dalla traduzione in lingua italiana, 1974 e pretermessi anche tenuto conto degli obbiettivi che il giudizio intrapreso si poneva non utili se non contenuto di una pronuncia nei confronti di tutti i coeditori interessati.
Eccepiva, l'inammissibilità della domanda avanzata in via cautelare e comunque, la carenza dei presupposti di legge.
Assumeva la infondatezza della domanda di remissione degli atti del processo alla Suprema Consulta per la pronuncia di incostituzionalità dei decreti presidenziali contenenti l'approvazione degli o.s.a.
dell'I.R.C. per le scuole secondarie di primo grado [D.P.R. 305/2004] e per le scuole del secondo ciclo
[D.P.R 39/2006] nella parte relativa all'adozione della Bibbia come libro di testo scolastico richiesta per la asserita presenza di numerosi brani in contrasto con le norme e i principi costituzionali, sulla tesi che nessuna legge né atto con forza di legge (tra cui pure i decreti presidenziali oggetto della censura di incostituzionalità promossa dall'attrice) stabiliva l'adozione della Bibbia CEI-UELCI né di qualsiasi altra traduzione della Bibbia come libro di testo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e private nonché sulla tesi che la Bibbia CEI-UELCI era solo indicato come documento di rilevanza storica e culturale, sussidiario allo studio degli altri libri di testo adottati formalmente per l'insegnamento della religione cattolica. In generale, poi, osservava che soltanto a norme giuridiche (ossia alle norme inserite nell'ordinamento giuridico) sono riservati contenuto precettivo e valenza imperativa e che un problema di incostituzionalità dei decreti presidenziali "derivata" dalla "incostituzionalità" dei passi della Bibbia non sarebbe stato neppure astrattamente configurabile.
Quanto alla domanda risarcitoria per sospensione del piano editoriale si assumeva infondata sia perché l'ufficialità della edizione CEI era limitata solo con riferimento all'uso liturgico e non a quello scolastico del testo, sia per difetto di prova in ordine ai costi di avviamento del piano editoriale.
Concludeva per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeditori, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversi dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio), per la inammissibilità dell'istanza cautelare e, nel merito, per il rigetto delle domande avanzate dall'attrice con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in ogni caso.


Si costituiva la convenuta Nuova Coletti Editore Roma S.r.l.
In via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, la inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale richiesto dalla parte attrice, l'inammissibilità e la infondatezza della domanda cautelare e la infondatezza della domanda di merito su considerazione del tutto analoghe a quelle spiegate dalla CEI e dagli altri coeditori.


All'udienza di prima comparizione si costituiva il Ministero della Pubblica Istruzione, la convenuta Vivere In s.r.l. e l'Associazione Carmelo Teresiano Italiano.
Nel costituirsi (il Ministero), eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito sostanzialmente concretizzando, la domanda di parte attrice, l'impugnazione di un atto amministrativo (adozione di un libro di testo da adottare nelle scuole pubbliche) e, comunque, considerata l'inerenza alla materia dei pubblici servizi.
In via preliminare eccepiva la carenza di interesse rispetto ad una azione qualificabile come "popolare", quindi la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale, la non configurabilità di una condotta lesiva degli interessi imprenditoriali dell'attrice che si era determinata, secondo la prospettazione della stessa parte attrice, autonomamente alla sospensione del piano editoriale, la insussistenza di un potere del
Mistero di valutare il contenuto dei testi scolastici e l'autonomia del docente nell'adozione del testo scolastico, in particolare, con riferimento alla peculiarità della materia dell'insegnamento della religione
cattolica, la preclusione per il Ministero di qualsivoglia valutazione in ordine all'insegnamento dei dogmi della religione cattolica.
Concludeva per il favore delle spese di lite.


La convenuta Vivere In S.r.l., in via pregiudiziale eccepiva il proprio difetto di legittimazione sulla tesi della mancata partecipazione alla
coedizione. Eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, l'infondatezza nel merito della domanda sulla tesi che "La Sacra Bibbia" non era testo adottato nelle scuole italiane; la infondatezza della domanda proposta dall'editore il quale si era autonomamente determinato alla sospensione del proprio piano editoriale.


La convenuta Associazione Carmelo Teresiano Italiano si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione a decidere sulle asserite incongruità traduttive essendo a ciò competente la sola CEI; la carenza di un interesse in capo alla parte attrice con conseguente carenza di legittimazione ad agire; la insussistenza delle lamentate manipolazioni; la mancanza di un contenuto normativo del testo e l'infondatezza della domanda cautelare.
Concludeva per il favore delle spese di lite.


L'istanza cautelare non trovava accoglimento.


Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, V comma c.p.c., sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti, all'udienza del 19 novembre la causa era trattenuta in decisione previa concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di giurisdizione appare fondata nei seguenti termini.
Come risulta dalla esposizione in fatto, la Editing
&
Printing ha chiesto una pronuncia che accerti la non conformità del Testo Bibbia-CEI ai testi originali, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni asseritamente derivati alla casa editrice attrice dal mancato esercizio, da parte del
Ministero convenuto, del controllo di conformità del testo edito dai convenuti editori, attuale versione ufficiale
CEI. Testo inserito negli obbiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica e adottato nelle scuole nonostante le divergenze rispetto ai "testi originali" e la presenza di manipolazioni di parte dei contenuti, configuranti un falso editoriale ed ingeneranti errate cognizioni negli studenti anche sotto il profilo dell'assunzione di principi incostituzionali a principi dottrinali.


I profili di danno azionati dalla parte attrice sono:


1) il danno dell'editore per la sospensione del piano editoriale intrapreso ad uso della scuola secondaria, danno indicato nei costi sostenuti per la edizione sospesa nonché nel lucro cessante per la mancata commerciabilità dell'opera stessa nelle scuole.


2) il danno per violazione del diritto ad una formazione scolastica e culturale
corretta, derivato dalla adozione di un testo scolastico con i contenuti di cui
sopra.


Ciò detto, si osserva, in punto di diritto, che secondo condivisibile orientamento della
Suprema Corte di Cassazione (cfr. S.U. ord. N. 25 novembre 2005 / 13 giugno 2006) "
…la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere che sia riconoscibile come tale perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per far valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. A questo fine, si ritiene che vada richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento. Il che non si verifica quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda.
Esemplificando, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute…... o l'integrità personale. Deve ancora essere convenuta davanti al giudice ordinario quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri ordinati a tutela del privato: qui si è nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie già contemplate nel
d.lgs n. 80 del 1998 art. 33, comma 2, nel testo anteriore alla riformulazione attuatane con la sentenza 204 del 2004…"


Nessuna delle ipotesi ricorre nel concreto.


Per quanto si dirà di seguito, il diritto alla libera iniziativa economica o alla istruzione, non rientra tra i diritti incomprimibili di cui alla prima parte della Carta Costituzionale e, all'origine del lamentato danno, non si configura un mero comportamento materiale della pubblica amministrazione.


Per contro la domanda, come proposta, investe in via diretta ed immediata il potere dell'amministrazione in ordine alla organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico nel cui ambito trova esplicazione la decisione di inserire il testo della Bibbia negli obbiettivi di formazione dello studio di religione e la conseguente adozione del libro della Bibbia, nella censurata edizione, da parte dei singoli docenti (provvedimenti di adozione che non sono direttamente oggetto di censura, diretta, questa, ai D.P.R. di cui in premessa).


Trova, pertanto applicazione, ai fini della giurisdizione, l'art. 33 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nel testo risultante dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale (con le puntualizzazioni contenute nella successiva sentenza n. 191 del 2006) che, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere amministrativo ovvero si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo.


Nell'alternativa tra l'esercizio di un potere inesistente da parte della pubblica amministrazione, quale fonte di lesione del diritto del privato ed oggetto della giurisdizione ordinaria, e l'erroneo esercizio del potere, quale oggetto di giurisdizione amministrativa ove fonte di pregiudizio, la situazione dedotta in controversia, si colloca nella seconda sfera, essendo state poste in discussione le modalità di esercizio del potere dell'amministrazione scolastica di interferire con la sfera giuridica dell'attore (come editore e come cittadino) e le modalità stesse di organizzazione e prestazione del servizio scolastico.


Ciò detto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ma, nel merito, alcune considerazioni si impongono.


Quanto alla domanda di risarcimento fondata sulla asserita doverosa sospensione del proprio piano editoriale, si rileva che il comportamento censurato è l'abuso della posizione di privilegio da parte della CEI e la omissione dei doverosi controlli ministeriali, in punto di valutazione di conformità del testo al programma di insegnamento della religione cattolica sottoscritto tra Ministero della Istruzione e Cei nonché agli obbiettivi specifici di apprendimento per la materia, mentre il danno lamentato consiste nella ipotizzata mancata commerciabilità della propria edizione nel segmento di istruzione al quale la pubblicazione stessa era destinata dall'editore.


A tal proposito si osserva.
La parte si è autonomamente determinata alla sospensione del piano editoriale a ciò indotta da valutazioni di utilità economica della scelta imprenditoriale intrapresa (pubblicazione di un libro della Bibbia destinato ad adozione scolastica) e per considerazioni relative a non meglio precisate responsabilità ("anche penali") alle quali sarebbe andata incontro con la pubblicazione.


L'imprenditore, nel settore specifico dell'editoria destinata alla scuola ed in particolare nel settore dell'editoria destinata all'insegnamento della religione cattolica, non è titolare, per il nostro ordinamento, di un diritto di iniziativa incondizionato: infatti, ferma restando la possibilità per l'editore di proporre al mercato una propria traduzione del testo, egli non ha un diritto alla "fetta di mercato" rappresentata dalle scuole e dall'insegnamento della religione cattolica.


L'art. 41 C., infatti, che garantisce la libertà di iniziativa economica privata delinea
i tratti essenziali del sistema economico voluto dai costituenti: L'iniziativa privata
è libera ma non gode di una libertà assoluta ed incomprimibile.
Non può volgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Si pensi ai limiti del secondo comma dell'art. 41 C., ai limiti degli artt. 42 e 43
C. Infatti l'articolo 43 C. consente di riservare originariamente allo Stato o a enti
pubblici, o a categorie di utenti, alcune imprese che si riferiscono a servizi pubblici
essenziali, a fonti di energia, o a situazioni di monopolio.
Altro limite alla libertà di iniziativa economica, quello posto dai principi caratterizzanti lo Stato sociale (art. 36 C.).
L'iniziativa economica, ancora, può essere esclusa quando si verifichi una
condizione che consenta (alla luce dell'art. 43 C.) di riservare originariamente allo
Stato particolari imprese o in caso di poteri eccezionali: stato di guerra (art. 78 C.);
in questo le esigenze di difesa possono indurre a imporre determinate produzioni
finalizzate al soddisfacimento di finalità belliche.


In particolare, e per quanto interessa il caso concreto, il diritto economico dell'editore trova i suoi limiti nella legge sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, attuativa, seppur indirettamente, dell'art. 7 della Costituzione che sancisce l'autonomia dello Stato e della Chiesa e demanda a disciplina bilaterale e pattizia, la regolamentazione dei reciproci rapporti.


In particolare


I programmi dell'insegnamento della religione cattolica, sono adottati, per ciascun ordine e grado di scuola, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva della CEI a definire la conformità con la dottrina della Chiesa (e fermo restando il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato).


I libri di testo (tra i quali, per altro, non rientra, in senso stretto il libro della Bibbia che viene indicato solo come documento storico tra gli obbiettivi di formazione), poi, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti di nulla osta della CEI oltre che dell'ordinario competente, e la scelta viene deliberata dall'organo scolastico su proposta dell'insegnante di religione.


Questo è quanto previsto dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751 che ha dato esecuzione all'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI firmata il 14 dicembre 1985 in punto di insegnamento della religione cattolica ed in attuazione del punto 5, lettera B) del protocollo addizionale dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra Repubblica Italiana e Santa Sede, specificando il contenuto dell'art. 7 della Costituzione e tracciando il regime dei rapporti tra Stato e Chiesa nel settore scolastico.


In tal modo i Patti (le successive modifiche e leggi di attuazione) sono divenuti la "misura costituzionale" della competenza che lo Stato ha attribuito all'ordine suo e della Chiesa e, per lo specifico, sono divenuti la misura costituzionale della competenza che lo Stato ha attribuito alla Chiesa nella disciplina dell'insegnamento della religione cattolica con la conseguenza che le uniche due strade per modificare le norme contenute nei patti lateranensi (e modifiche) sono le "modificazioni accettate dalle due parti", di cui parla il 2° comma dell'art. 7 (accordo che dopo l'approvazione delle Camere verrebbe ratificato dal Capo dello Stato ed avrebbe piena ed intera esecuzione con legge ordinaria della Stato) e la procedura di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost.


Tale essendo la procedura di individuazione dei programmi di studio e dei libri di testo prevista dalla legge italiana, è chiaro che ferma restando la libertà dell'editore di curare una propria traduzione ed edizione del testo della Bibbia, non esiste nel nostro ordinamento un diritto dell'editore alla commercializzazione,
tout-court, della propria edizione nel settore scolastico.


Quanto alla domanda di risarcimento fondata sulla adozione nelle scuole di un testo di studio infedele, nella traduzione, al testo originario e contenente principi non conformi alla
Costituzione vigente, si osserva che la parte attrice non è portatrice di interesse ad agire e dunque, è priva di legittimazione processuale rispetto alla domanda di risarcimento.


Infatti, seppure non può tacersi, in via generale, che l'interazione tra il fenomeno religioso ed il sistema scolastico dia luogo ad una molteplicità di problemi tra i quali, sicuramente, il ruolo da riconoscere all'insegnamento religioso all'interno dei programmi scolastici, nel rispetto della libertà di coscienza di genitori, allievi, come reclama la Carta Costituzionale agli artt. 2, 19 e 21 rispetto al processo di crescita, educazione e maturazione della popolazione scolastica, l'editore (o il cittadino), non appare portatore di un interesse giuridicamente rilevante in tal senso e, pertanto, non è legittimato, neppure a fronte di comportamenti illegittimi (della PA, della CEI, o di altri editori), ad azionare pretese risarcitorie alla stregua di un genitore che lamenti la violazione del proprio diritto di provvedere alla educazione ed istruzione dei
figli; diritto che trova comunque, necessario componimento con il principio della libertà di insegnamento dettato dall'art. 33 Cost. e con quello della obbligatorietà dell'istruzione inferiore affermato dall'art. 34 Cost.


Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed alla peculiarità degli interessi coinvolti, per compensare integralmente tra parti le spese di lite.
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P.Q.M.
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Definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
1)
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo a decidere la controversia.


2)
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, Roma li 4 marzo 2008 Il Giudice
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