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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIIIª
G.I. dott. Maria Speranza FERRARA
In causa n. 50723/2006 R.G.
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CEI+22
coeditori
memoria
di replica
art. 190 cpc
nei 20 giorni successivi alla comparsa conclusionale
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Per i convenuti
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| Conferenza Episcopale Italiana + 22. |
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Contro l'attrice
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| Editing & Printing.
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Nei confronti degli altri convenuti
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Ministero della Pubblica Istruzione; Associazione Carmelo Teresiano Italiano; Ente Religioso Benedettini Madonna della Scala;
Cittadella Multimediale s.r.l.; Vivere IN s.r.l. |
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REPLICHE EX ART. 190 COD.
PROC. CIV.
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E' infondata
l'affermazione avversaria che "la richiesta di risarcimento
danni indicata dalla E&P nella citazione introduttiva proviene
espressamente e direttamente dalle manipolazioni, cancellazioni e
aggiunte che la Conferenza Episcopale Italiana ha operato sul
testo della Bibbia…" [comparsa conclusionale avversaria,
pag. 1].
Al contrario, la pretesa risarcitoria avversaria è spiegata in
via consequenziale e derivata rispetto sia alla principale domanda
di accertamento e declaratoria di incostituzionalità dei decreti
presidenziali che hanno inserito la conoscenza del libro della
Bibbia tra gli obiettivi specifici di apprendimento
dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole (domanda
di merito); sia rispetto alla domanda di immediato ritiro e
sequestro del libro della Bibbia dalle scuole pubbliche e private
(domanda cautelare). Lo si evince in maniera inequivocabile dalle
conclusioni rassegnate nel libello introduttivo di lite e, più in
generale, dal contenuto dell'atto di citazione.
Controparte nessuna censura ha mai proposto in ordine alla
traduzione del testo della Bibbia in lingua italiana nella
versione ufficiale a cura della Conferenza Episcopale Italiana
quale libro in commercio nel libero mercato. Tutte le censure
sollevate ex adverso si appuntano sul libro della Bibbia - tal'è
la tesi dell'attrice - quale libro di testo scolastico.
L'infondatezza di tale assunto è già stata ampiamente contestata
nei precedenti scritti difensivi, cui si rinvia. Interessa qui
sottolineare, tuttavia, che la domanda avversaria muove dalla
contestazione del mal accorto esercizio della discrezionalità
amministrativa, nello svolgimento del servizio di pubblica
istruzione.
La domanda risarcitoria, così come le altre domande proposte da
controparte in questo giudizio appartengono tutte alla
giurisdizione del Giudice Amministrativo. |
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2.
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E' infondata
l'affermazione avversaria "che nell'art. 33 del D.Lgs.
80/1998 (la normativa portante per la CEI) non ci sono
compatibilità tra le materie codificate dalla legge e le
lamentate manipolazioni del testo biblico" [comparsa
conclusionale, pag. 3].
All'opposto, nel fare rimando alle argomentazioni difensive ed
alle eccezioni già sollevate da questa difesa nei precedenti
atti, si nota che anche l'Avvocatura dello Stato, all'atto della
costituzione in giudizio nell'interesse del Ministero della
Pubblica Istruzione, ha eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice adito a favore del Giudice Amministrativo, in tal modo
aderendo al medesimo rilievo già proposto dal sottoscritto
difensore nell'interesse della Conferenza Episcopale Italiana e
dei coeditori convenuti. |
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3.
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| E' tardiva e
inammissibile la domanda subordinata di "scindere il processo
in due tronconi: il T.A.R. del Lazio per il Ministero della P.I. e
il Tribunale Ordinario per la CEI e i coeditori" [comparsa
conclusionale, pag. 5]. Ad ogni buon conto, la richiesta stessa
merita di venir reietta in considerazione della inscindibilità
delle domande avversarie, secondo quanto già chiarito nelle
memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. |
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4.
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E' inammissibile la
domanda avversaria di "rimettere in termini l'attrice onde
poter correttamente adire l'eventuale competente autorità
giudiziaria" [comparsa conclusionale, pag. 5]: non
rientra tra i poteri del Giudice adito quello di autorizzare la
rimessione in termini per l'esercizio dell'azione avanti la
competente Autorità giurisdizionale.
In secondo luogo, non sussistono i presupposti di cui all'art. 184
bis cod. proc. civ. Infine e in ogni caso tale richiesta è stata
per la prima volta proposta in comparsa conclusionale; è tardiva;
costituisce domanda nuova e, in quanto tale, il sottoscritto
difensore dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto ad
essa.
Tutto ciò esposto, si insiste per l'accoglimento delle già
spiegate conclusioni.
Roma, 7 febbraio 2008.
Avv. Carmine Stingone
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